Art. 4.
(Introduzione dell'articolo 610-bis del codice penale).

      1. Dopo l'articolo 610 del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 610-bis. - (Violenza morale e psichica sul luogo di lavoro). - Chiunque, nell'ambito dell'attività lavorativa, si renda responsabile di atti, omissioni o comportamenti di violenza morale o psichica, ripetuti nel tempo in modo sistematico o abituale, che provochino un degrado delle condizioni di lavoro tale da compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela di parte, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro».